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D.P.R. 338/1979

Art. 65 — Nell'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/65parte di D.P.R. 338/1979
Art. 65. Nell'art. 23 al secondo comma sono soppresse le parole "o negli articoli 19 e 22"; all'ultimo comma le parole "originariamente fatto in un altro Stato" sono sostituite dalle parole "compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti".

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