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D.P.R. 338/1979

Art. 3 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/3parte di D.P.R. 338/1979
Art. 3. L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purche' non esistano patti contrari".

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