D.P.R. 338/1979
Art. 2 — L'art
Art. 2. L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. L'esclusiva comprende anche la messa in commercio del prodotto direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo industriale. Ove il prodotto sia nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che e' oggetto del brevetto".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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