D.P.R. 64/1977
Art. 35 — Contestazioni Le contestazioni di qualsiasi natura che non potessero essere definite tra l'appaltatore e il c…
Art. 35. Contestazioni Le contestazioni di qualsiasi natura che non potessero essere definite tra l'appaltatore e il comando del corpo o ente militare formeranno oggetto di verbale firmato dalle due parti e saranno deferite da detto comando all'autorita' militare competente per le decisioni definitive in via amministrativa. Di tali decisioni l'appaltatore sara' informato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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