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D.P.R. 64/1977

Art. 34 — Ritardi nei pagamenti I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore a pretendere indennita' speci…

ELI /it/dpr/1977/01/08/64/art/34parte di D.P.R. 64/1977
Art. 34. Ritardi nei pagamenti I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore a pretendere indennita' speciali o a richiedere lo scioglimento del contratto. Tuttavia, se il ritardo nei pagamenti ecceda tre mesi dalla data di scadenza della rata, dallo spirare di questo termine sara' corrisposto sulla somma dovuta, e di cui non sia stato disposto il pagamento, l'interesse del 4 per cento all'anno per tutta la durata del ritardo, sempre pero' quando questo non sia derivato da fatto dell'appaltatore stesso, ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atto notificato all'amministrazione da terzi o da altra amministrazione allo scopo di trattenere il pagamento delle somme.

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