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D.P.R. 64/1977

Art. 31 — Penalita' Nel caso di inadempimento in tutto o in parte dei sopradetti obblighi contrattuali e a seconda dell…

ELI /it/dpr/1977/01/08/64/art/31parte di D.P.R. 64/1977
Art. 31. Penalita' Nel caso di inadempimento in tutto o in parte dei sopradetti obblighi contrattuali e a seconda della loro gravita', potranno essere inflitte all'appaltatore penalita' varianti dal 2 al 10 per cento del compenso giornaliero spettantegli per ciascun giorno in cui gli inadempimenti stessi si sono verificati. In caso di recidiva da parte dell'appaltatore, l'amministrazione ha la facolta' di risolvere il contratto e incamerare la cauzione con le modalita' di cui al precedente articolo. L'ammontare delle penalita', come l'ammontare di eventuali danni, e qualunque altra somma dovuta dall'appaltatore all'amministrazione, verranno dedotti dai suoi crediti verso l'amministrazione stessa e, ove essi non esistano o siano insufficienti, l'amministrazione se ne rivarra' sulla cauzione e, se del caso, anche con azione sui beni mobili e immobili suoi e dei suoi eredi e aventi causa. A maggior garanzia dei suoi diritti, l'amministrazione puo' sospendere, ove lo ritenga necessario e nella misura che ravvisi conveniente, i pagamenti al predetto appaltatore e non procedera' ad alcuna liquidazione con lui fintantoche' egli non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali e senza che per tale fatto egli possa pretendere alcuna corresponsione di interessi.

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