D.P.R. 64/1977
Art. 30 — Risoluzione del contratto Nei casi previsti dagli articoli 15, 17, 24 e 31, la risoluzione del contratto e l'…
Art. 30. Risoluzione del contratto Nei casi previsti dagli articoli 15, 17, 24 e 31, la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione sono pronunciate dall'autorita' che ha approvato il contratto, con semplice atto amministrativo e la decisione sara' comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Salvo per il caso di cui al terzo comma dell'art. 24, la predetta risoluzione e' subordinata ad un'intimazione, scritta anch'essa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere entro un congruo termine che non sara' inferiore a cinque giorni.
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