D.P.R. 64/1977
Art. 14 — Approvazione del contratto Il contratto deve ottenere l'approvazione delle autorita' indicate nell'art
Art. 14. Approvazione del contratto Il contratto deve ottenere l'approvazione delle autorita' indicate nell'art. 107 del vigente regolamento per la amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, con la formalita' del decreto e le modalita' stabilite dagli articoli 110 e seguenti del suddetto regolamento. Tale approvazione dovra' essere data entro tre mesi dal giorno della stipulazione del contratto stesso. In caso di ritardo oltre il detto termine l'aggiudicatario avra' diritto di ottenere lo scioglimento del contratto, ma non potra' pretendere alcun compenso. Nell'accennata ipotesi, quando, non avendo l'amministrazione emesso il decreto nel termine stabilito, voglia l'appaltatore essere liberato dal suo impegno, ai sensi del secondo comma dell'art. 114 del citato regolamento, egli deve notificare all'amministrazione appaltante tale sua volonta', mediante dichiarazione, che pero' rimane priva di effetti se, prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato gia' emesso. Del pari l'aggiudicatario non avra' diritto che al pagamento dei servizi effettivamente eseguiti entro i limiti e ai prezzi stabiliti dal contratto, qualora ne fosse stata richiesta l'anticipata esecuzione, nel caso che l'amministrazione non creda di approvare e rendere esecutivo il contratto stesso, in applicazione dello art. 113 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.
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