D.P.R. 64/1977
Art. 13 — Tassa di bollo e imposta di registro La tassa di bollo e l'imposta di registro sono regolate dalla legge in v…
Art. 13. Tassa di bollo e imposta di registro La tassa di bollo e l'imposta di registro sono regolate dalla legge in vigore all'atto della registrazione del contratto. L'appaltatore, oltre quelle gia' corrisposte in base all'ammontare presunto del contratto, sara' tenuto a pagare le maggiori imposte di registro e i maggiori diritti di segreteria che risultassero dovuti per l'eventuale aumento dell'importo suddetto. Se egli non dimostrera' di aver adempiuto a detto suo obbligo, la somma da lui dovuta sara' trattenuta sul saldo dei suoi averi e, occorrendo, anche sulla cauzione. Quando invece l'importo reale del contratto riesca inferiore alla somma prevista, l'appaltatore potra' chiedere all'amministrazione finanziaria competente che, sulla base della dichiarazione definitiva di importo contrattuale effettuata dall'Amministrazione della difesa, gli siano restituite le quote di imposta di registro e di diritti di segreteria pagate in piu'. Nessuna restituzione potra' aver luogo per le tasse regolarmente percepite, qualora cio' non sia ammesso dalle leggi sul registro.
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