D.P.R. 902/1976
Art. 29 — Norma transitoria Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle precedenti leggi e che non siano state…
Art. 29. Norma transitoria Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle precedenti leggi e che non siano state ancora esaminate dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, o che non siano state ancora oggetto di parere di conformita' saranno esaminate a norma del presente decreto. Ai fini delle necessarie priorita' dell'istruttoria e delle altre valutazioni previste dal presente decreto viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli istituti di credito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 902/1976 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.