D.P.R. 902/1976
Art. 28 — Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali Le agevolazioni creditizie p…
Art. 28. Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali Le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali. Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dal presente decreto a condizione che non vengano superati i limiti massimi in esso previsti. Per i territori meridionali le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto possono cumularsi con le agevolazioni di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976 n. 183, sempreche' non venga superato il limite di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 12 del presente decreto. Le norme previste dal presente decreto si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 e del 35 per cento, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del centro-nord; le dette leggi sono modificati dalle norme del presente decreto. Restano escluse dalla disposizione di cui al comma precedente le leggi relative alla ristrutturazione e alla riconversione industriale, al credito per l'esportazione alla ricostruzione di impianti industriali danneggiati distrutti da particolari calamita' naturali, le disposizioni relative al fondo di rotazione per le iniziative economi che nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia le disposizioni relative alla zona del Vajont, la leggi 6 giugno 1976 n. 172, recante provvedimenti per l'editoria, le leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 23 dicembre 1972, n. 720, recanti agevolazioni a favore della costruzione e trasformazione di navi mercantili, la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante agevolazioni a favore dell'industria cinematografica, la legge 30 aprile 1976 n. 374, recante provvidenze per i consorzi e le societa' consortili tra piccole e medie industrie, la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante norme per il finanziamenti della ricerca applicata, la legge 14 luglio 1969, n. 471 per il finanziamento dell'acquisto all'estero di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata e la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili. A decorrere dalla emanazione del presente decreto sono soppresse le disposizioni concernenti il credito agevolato contenute nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, nella legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 22 luglio 1966, n. 614 nella legge 20 dicembre 1961, n. 1427.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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