D.P.R. 902/1976
Art. 21 — Dichiarazione delle imprese sulla manodopera Per il periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazi…
Art. 21. Dichiarazione delle imprese sulla manodopera Per il periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie o nel parere di conformita', e comunque non prima dell'inizio della data di ammortamento del finanziamento, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro. Per il caso che il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nell'atto di concessione o nel parere di conformita', il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile. Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nell'atto di concessione o nel parere di conformita', i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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