D.P.R. 902/1976
Art. 20 — Determinazione del tasso di riferimento Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per i…
Art. 20. Determinazione del tasso di riferimento Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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