D.P.R. 974/1975
Art. 7 — Il brevetto concesso a norma del presente decreto dura quindici anni a decorrere dalla data della sua concess…
Art. 7. Il brevetto concesso a norma del presente decreto dura quindici anni a decorrere dalla data della sua concessione. Il brevetto dura trenta anni dalla sua concessione per le piante a fusto legnoso, quali le viti, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali, gli alberi ornamentali. Gli effetti del brevetto decorrono peraltro dalla data di deposito della domanda.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 7.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 7.
Modifica · 1
- L. 620/10 — Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale dautoritativoha disposto (con l'art. 6) la modifica dell'art. 7, ultimo comma.
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