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D.P.R. 974/1975

Art. 6 — E' fatto divieto al costitutore o al suo avente causa di utilizzare, come denominazione di una nuova varieta'…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/6parte di D.P.R. 974/1975
Art. 6. E' fatto divieto al costitutore o al suo avente causa di utilizzare, come denominazione di una nuova varieta' vegetale, parole o segni distintivi per i quali egli gode, nello Stato o in uno degli Stati dell'Unione per la protezione delle nuove varieta' vegetali, la protezione come marchio d'impresa destinato a contraddistinguere una specie botanica identica, o affine, della varieta' suddetta, nonche' di utilizzare, per il fine suddetto, una denominazione suscettibile di creare confusione con il marchio. Se il costitutore, o il suo avente causa, vuole utilizzare, come denominazione della nuova varieta' da brevettare, un marchio d'impresa quale indicato al comma precedente, o una denominazione suscettibile di creare confusione con tale marchio, egli puo' rinunciare alla protezione derivante dal marchio stesso. La rinuncia decorre dalla data della sua annotazione nel registro dei brevetti per marchi d'impresa. Se, comunque, fosse stata effettuata la registrazione della denominazione di cui al divieto del precedente primo comma, il costitutore o il suo avente causa, non potra' piu' valersi dei diritti derivanti dal marchio d'impresa sopra specificato, per quanto riguarda la stessa nuova varieta' o una similare. Nel caso che la denominazione della nuova varieta', indicata all'atto della presentazione della domanda di brevetto, risulti ricadere nel divieto di cui al precedente primo comma, e la sua registrazione non sia ancora avvenuta, e' consentito al costitutore, o al suo avente causa, di richiedere la sostituzione di tale denominazione con altra rispondente ai requisiti prescritti. Trascorsi sei mesi da tale richiesta senza che sia stata depositata la nuova denominazione, egli non potra' piu' valersi dei diritti derivanti dal marchio d'impresa corrispondente, per quel che riguarda la nuova varieta' medesima, o una similare. Se per la varieta' e' registrata una nuova denominazione, il costitutore o il suo avente causa puo' vietare lo impiego della denominazione anteriore alle persone che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, erano tenute ad utilizzare la precedente denominazione soltanto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.

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