D.P.R. 600/1973
Art. 50 — Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'…
Art. 50. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena pecuniaria da lire trentamila a lire trecentomila.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 471/12 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di iautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 50.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 600/1973 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.