Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 600/1973Art. 49
D.P.R. 600/1973

Art. 49 — Deduzioni e detrazioni indebite Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'im…

ELI /it/dpr/1973/09/29/600/art/49parte di D.P.R. 600/1973
Art. 49. Deduzioni e detrazioni indebite Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 46.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 600/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.