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D.P.R. 600/1973

Art. 37 — Controllo delle dichiarazioni Gli uffici delle imposte procedono al controllo delle dichiarazioni e alla indi…

ELI /it/dpr/1973/09/29/600/art/37parte di D.P.R. 600/1973
Art. 37. Controllo delle dichiarazioni Gli uffici delle imposte procedono al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

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