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D.P.R. 600/1973

Art. 36 — Trasmissione di atti e notizie Le societa', comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e g…

ELI /it/dpr/1973/09/29/600/art/36parte di D.P.R. 600/1973
Art. 36. Trasmissione di atti e notizie Le societa', comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle societa' soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui e' richiesto l'atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione. Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonche' della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero. Gli amministratori delle societa' ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la societa' o l'ente e' posto in liquidazione.

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