D.P.R. 156/1973
Art. 390 — Installazioni d'ufficio L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero d…
Art. 390. Installazioni d'ufficio L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dispone d'ufficio, ed a spese del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 386.
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