D.P.R. 156/1973
Art. 389 — Aeromobili privi di licenza di esercizio In armonia con quanto dispone l'art
Art. 389. Aeromobili privi di licenza di esercizio In armonia con quanto dispone l'art. 802 del codice della navigazione, nessun aeromobile nazionale, avente a bordo una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, puo' essere autorizzato all'involo se sia sprovvisto della licenza di esercizio. Se si tratta di aeromobile straniero, valgono le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delle radiocomunicazioni - Ginevra - 1959, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525.
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