Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 330
D.P.R. 156/1973

Art. 330 — Stazioni di radioamatore L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conf…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/330parte di D.P.R. 156/1973
Art. 330. Stazioni di radioamatore L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformita' delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento. L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 329 Art. 331 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.