Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 329
D.P.R. 156/1973

Art. 329 — Revoca delle concessioni Le concessioni di cui all'art

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/329parte di D.P.R. 156/1973
Art. 329. Revoca delle concessioni Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 328 Art. 330 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.