D.P.R. 156/1973
Art. 285 — Impianti interni, supplementari ed accessori Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita' stabi…
Art. 285. Impianti interni, supplementari ed accessori Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita' stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonche' delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da parte dell'esercente. La manutenzione degli impianti suddetti deve essere eseguita esclusivamente dall'esercente. Le amministrazioni statali possono provvedere direttamente anche alla manutenzione delle derivazioni interne od esterne, senza peraltro recare turbamento all'esercizio della rete, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento degli apparecchi principali.
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