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D.P.R. 156/1973

Art. 284 — Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente Il concessionario e' obbligato a collegare su …

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/284parte di D.P.R. 156/1973
Art. 284. Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente Il concessionario e' obbligato a collegare su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti dal regolamento, uno o piu' apparecchi, in derivazione interna dall'apparecchio principale, o impianti accessori, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

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