D.P.R. 748/1972
Art. 72 — Inquadramento di personale di altre Amministrazioni
Art. 72. (Inquadramento di personale di altre Amministrazioni) Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero risultare vacanti nelle nuove dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, esclusa la qualifica di dirigente generale, e in quelle direttive, possono essere conferiti agli impiegati di corrispondente qualifica che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, prestino da almeno un anno ininterrotto servizio presso l'Amministrazione nei cui ruoli sussistano le vacanze. Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza delle qualifiche e' stabilita in conformita' dell'allegato I. L'inquadramento e' disposto, a domanda degli interessati, con decreto dei Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione. Si osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre dall'entrata in vigore del presente decreto.
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