D.P.R. 748/1972
Art. 71 — Conservazione delle attuali funzioni
Art. 71. (Conservazione delle attuali funzioni) Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvedera' a successive variazioni ai sensi del precedente art. 15, i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente art. 59. I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7.
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