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D.P.R. 748/1972

Art. 4 — Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/4parte di D.P.R. 748/1972
Art. 4. (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori) I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca od altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

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