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D.P.R. 748/1972

Art. 3 — Direttive generali del Ministro

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/3parte di D.P.R. 748/1972
Art. 3. (Direttive generali del Ministro) Il Ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione, nonche' i programmi di massima, e l'eventuale scala delle priorita' per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze. I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, sono comunicati al Ministro con le modalita' nello stesso decreto stabilite. Il Ministro ha facolta' di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimita' e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresi', salve le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi, di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello, addetti agli organi centrali o periferici, e' ammesso ricorso gerarchico in unica istanza al Ministro, tanto per motivi di legittimita' quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ferme restando le speciali norme concernenti i ricorsi alle commissioni tributarie, nonche' per quanto riguarda le autorita' alle quali va diretto il ricorso, quelle relative ai ricorsi gerarchici previsti dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il Ministro ha facolta', sentito il consiglio di amministrazione, di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti. I provvedimenti del Ministro previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentiti il dirigente che ha emanato l'atto e il direttore generale o capo del servizio centrale competente per materia. Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si applicano anche nei casi di ricorso in via gerarchica contro atti o provvedimenti non definitivi emessi dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato.

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