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D.P.R. 748/1972

Art. 29 — Trattamento economico del personale della carriera diplomatica

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/29parte di D.P.R. 748/1972
Art. 29. (Trattamento economico del personale della carriera diplomatica) Ai funzionari della carriera diplomatica e' attribuito: a) se segretari o primi segretari di legazione: il corrispondente trattamento economico dei funzionari direttivi; b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di divisione aggiunto e, dopo tre anni, purche' dichiarati idonei nel corso di cui al numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il trattamento del primo dirigente. A coloro che, per necessita' di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei tre anni conseguendo l'idoneita', il trattamento di primo dirigente verra' corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianita' nel grado. Il trattamento economico di primo dirigente potra' comunque venire corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado; c) se di grado superiore: il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni previste dall'art. 47 secondo la corrispondenza qui appresso indicata: Consigliere di ambasciata Dirigente superiore Ministro plenipotenziario Dirigente generale Ministro plenipotenziario di 1ª classe Prefetto di 1ª classe Ambasciatore Ambasciatore Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente decreto.

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