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D.P.R. 748/1972

Art. 28 — Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/28parte di D.P.R. 748/1972
Art. 28. (Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica) Il numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno per i funzionari nel grado di consigliere di legazione". L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Per l'avanzamento al grado, superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare. Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere: riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo; compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilita' dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo". Il nono comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' abrogato. Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96. L'altro decimo dei posti e' conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica sempreche' riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. Il compimento dell'anzianita' di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilita' di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianita' suddetta, non siano compresi tra i vincitori". Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' abrogato. I primi due commi dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti: "Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilita', abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado. Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti e' successivamente conferito, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei nove decimi". Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati; e' abrogato altresi' il quarto comma dello stesso articolo. L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, e' conferito ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. L'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono abrogati. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' abrogato.

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