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D.P.R. 748/1972

Art. 23 — Corso di formazione dirigenziale

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/23parte di D.P.R. 748/1972
Art. 23. (Corso di formazione dirigenziale) Il corso di formazione dirigenziale - cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione - e' ad indirizzo spiccatamente professionale e verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la piu' razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicita' oltre che l'efficacia, della sua azione, senza peraltro, prescindere dall'approfondimento della cultura giuridico amministrativa ed economica o tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Salvo quanto previsto al successivo comma, il corso e' tenuto in Roma. Il corso ha la durata di quattordici mesi. Per non meno di sette mesi complessivi gli allievi sono applicati ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quella di appartenenza ed inviati presso grandi aziende, pubbliche o private, per compiervi studi sulla organizzazione aziendale; ove le amministrazioni pubbliche abbiano uffici periferici, gli allievi devono essere applicati ai servizi di questi, possibilmente in sedi diverse da Roma. A conclusione di tali esperimenti, gli allievi redigono una relazione illustrativa avente per oggetto: l'analisi critica dei servizi e delle organizzazioni studiati, l'esame comparato dei diversi sistemi organizzativi e di conduzione della pubblica Amministrazione e delle aziende, nonche' le proprie osservazioni e proposte per adattare all'Amministrazione di appartenenza razionali soluzioni riscontrate nell'organizzazione dei servizi e delle aziende cui sono stati applicati. Le singole relazioni formano oggetto di dibattito in seminari costituiti da gruppi di allievi, sotto la direzione di tre docenti i quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato sulle singole relazioni, accompagnato da un voto espresso in trentesimi. Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sostengono gli esami, costituiti da due prove scritte e da un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento. La commissione esaminatrice e' costituita dal collegio dei docenti ed e' presieduta dal direttore della scuola superiore della pubblica Amministrazione. Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, e' espresso in trentesimi e l'esito delle prove e' considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a ventiquattro. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella relazione, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio. A parita' di punteggio ha la preferenza il candidato con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. Gli impiegati che, pur avendo superato il corso, non conseguono la promozione per insufficienza di posti potranno essere ammessi per non piu' di due volte a successivi corsi. Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria. Il corso di formazione per dirigenti amministrativi e' tenuto congiuntamente per gli impiegati appartenenti a tutte le Amministrazioni; l'insegnamento e gli esami sulle discipline comuni sono integrati da quelli speciali, relativi alla legislazione ed ai servizi dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, con particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; li procede alla formazione di distinte graduatorie di merito. Analogamente si procede per le carriere dei dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la formazione dei dirigenti tecnici la scuola superiore della pubblica Amministrazione puo' avvalersi delle Universita' e degli Istituti superiori, nonche' delle scuole di perfezionamento o specializzazione. Il programma delle discipline di insegnamento e di esame e' stabilito con regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono determinati i ruoli organici dei dirigenti tecnici per l'accesso ai quali debba provvedersi con un corso comune di formazione dirigenziale ai sensi del comma precedente.

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