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D.P.R. 748/1972

Art. 22 — Nomina a primo dirigente

ELI /it/dpr/1972/06/30/748/art/22parte di D.P.R. 748/1972
Art. 22. (Nomina a primo dirigente) La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che alla data di inizio del corso stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, o equiparata. L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione nella qualifica di primo dirigente, aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unita' per eccesso, si consegue mediante concorso per titoli di servizio. Al concorso per titoli saranno ammessi, seguendo l'ordine di ruolo a cominciare dalla qualifica piu' elevata nel limite di quattro volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" e per almeno due volte siano stati qualificati "eccezionale"; Nel limite di due volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito giudizi complessivi non inferiori a "distinto". Il concorso per titoli e' indetto annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il bando indica il termine di presentazione della domanda di ammissione, il numero dei posti da conferire per ciascun ruolo e la data di inizio del corso di formazione dirigenziale. Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui alla lettera d) del successivo comma sesto, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso. I capi del personale inviano alla commissione esaminatrice del concorso, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60; b) incarichi e servizi speciali: punti 18; c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12; d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5; e) idoneita' conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: punti 5. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio ed e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, da tre dirigenti generali e da un membro aggiunto con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dalle singole amministrazioni per l'esame dei titoli dei rispettivi dipendenti; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso. Alla determinazione delle carriere direttive dalle quali si accede ai singoli ruoli dirigenziali si provvede, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza della funzione.

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