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D.P.R. 18/1967

Art. 96 — Requisiti di promovibilita', di periodicita' delle promozioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/96parte di D.P.R. 18/1967
Art. 96. (Requisiti di promovibilita', di periodicita' delle promozioni) Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, il personale, per poter essere ammesso agli scrutini e ai concorsi di promozione, deve aver riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a buono e deve avere compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado o nella qualifica. Ad eccezione di quelle effettuate per concorso, le promozioni sono effettuate due volte all'anno per i posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre. Esse sono effettuate rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile immediatamente successivi e riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre. Le promozioni per concorso sono effettuate una volta all'anno per i posti disponibili al 30 aprile. Il concorso e' bandito entro il 31 maggio e ad esso e' ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti al 30 aprile.

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