D.P.R. 18/1967
Art. 96 — Requisiti di promovibilita', di periodicita' delle promozioni
Art. 96. (Requisiti di promovibilita', di periodicita' delle promozioni) Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, il personale, per poter essere ammesso agli scrutini e ai concorsi di promozione, deve aver riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a buono e deve avere compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado o nella qualifica. Ad eccezione di quelle effettuate per concorso, le promozioni sono effettuate due volte all'anno per i posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre. Esse sono effettuate rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile immediatamente successivi e riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre. Le promozioni per concorso sono effettuate una volta all'anno per i posti disponibili al 30 aprile. Il concorso e' bandito entro il 31 maggio e ad esso e' ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti al 30 aprile.
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