D.P.R. 18/1967
Art. 95 — Formazione e qualificazione professionale
Art. 95. (Formazione e qualificazione professionale) L'Amministrazione degli affari esteri adotta ogni iniziativa atta a conseguire il piu' elevato livello di formazione e qualificazione professionale del personale di ciascuna carriera, in particolare mediante corsi di carattere generale o specifico e mediante una appropriata rotazione del personale stesso in differenti posti e funzioni al Ministero e all'estero. Oltre ai corsi specificamente indicati nel presente decreto, il Ministro, in relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, puo' indire o incaricare l'istituto diplomatico di organizzare altri corsi ed anche disporre la partecipazione del personale a corsi tenuti da altre Amministrazioni, istituti o enti, in Italia o all'estero. I corsi possono essere differenziati totalmente o parzialmente per il personale specializzato e per quello destinato a conseguire specializzazioni o qualificazioni La partecipazione ai corsi e' obbligatoria; essa e' valutata ai fini delle promozioni nei limiti e con le modalita' previsti dal presente decreto o dal regolamento. Durante il periodo dei corsi il personale presta servizio negli uffici solo se cio' sia compatibile con le esigenze dei corsi stessi, secondo quanto disposto dal presente decreto e secondo quanto specificamente determinato dal Ministro. Le spese per i corsi suddetti e quelle necessarie per la partecipazione del personale sono a carico dell'Amministrazione. Il regolamento, ove occorra, indica i criteri direttivi cui debbono essere informati i corsi e stabilisce le materie di insegnamento fondamentali e quelle complementari, le esercitazioni pratiche e le modalita' per l'accertamento del profitto, anche eventualmente mediante prove finali.
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