D.P.R. 18/1967
Art. 9 — Direzione generale degli affari economici
Art. 9. (Direzione generale degli affari economici) La Direzione generale degli affari economici attende: a) allo studio degli aspetti economici della politica internazionale; b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti economici con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali; c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia economica; d) ad ogni altra attivita' concernente le questioni economiche che abbiano attinenza con la politica estera.
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