D.P.R. 18/1967
Art. 8 — Direzione generale degli affari politici
Art. 8. (Direzione generale degli affari politici) La Direzione generale degli affari politici attende: a) allo studio, sotto l'aspetto politico, dei problemi e delle situazioni internazionali, ivi compresi gli sviluppi della situazione interna degli Stati esteri; b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti politici con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ivi comprese le questioni relative alla sicurezza, nonche', sotto gli aspetti politici, quelle nucleari e spaziali; c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia politica; d) ad ogni altra attivita' concernente le questioni politiche internazionali. La Direzione generale degli affari politici provvede, ove occorra, ad ogni opportuno coordinamento della azione del Ministero nella trattazione di questioni che riguardano singoli Paesi, aree geografiche o Enti e Organizzazioni internazionali.
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