D.P.R. 18/1967
Art. 88 — Direzione
Art. 88. (Direzione) Un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiede all'attivita' dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo e' composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre personalita' della politica, della cultura e dell'economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione. Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.
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