D.P.R. 18/1967
Art. 87 — Istituzione e fini
Art. 87. (Istituzione e fini) E' istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico. L'istituto promuove nei modi idonei la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e attende alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale della carriera stessa. All'istituto puo' essere altresi' affidato il compito di curare la formazione professionale del personale di altre carriere, ruoli e qualifiche speciali del Ministero nonche' la preparazione, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, di personale non dipendente dal Ministero stesso.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.