D.P.R. 18/1967
Art. 46 — Atti di natura diplomatica
Art. 46. (Atti di natura diplomatica) I capi degli uffici consolari possono essere incaricati di funzioni diplomatiche o del compimento di singoli atti di natura diplomatica nei casi in cui nel Paese non vi sia Missione diplomatica o questa non sia in condizioni di provvedere.
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