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D.P.R. 18/1967

Art. 45 — Funzioni degli uffici consolari

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/45parte di D.P.R. 18/1967
Art. 45. (Funzioni degli uffici consolari) L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale; favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare la attivita' delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani; stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali; sviluppare le relazioni culturali. L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.

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