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D.P.R. 18/1967

Art. 29 — Comitati consultivi misti di coordinamento

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/29parte di D.P.R. 18/1967
Art. 29. (Comitati consultivi misti di coordinamento) Possono essere istituiti Comitati consultivi misti presso il Ministero degli affari esteri per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attivita' svolte all'estero o in Organizzazioni internazionali da altre Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici. I Comitati sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati. Il decreto di istituzione ne determina le attribuzioni, la composizione e le modalita' di funzionamento. I Comitati stessi sono modificati o soppressi con le modalita' di cui al comma precedente.

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