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D.P.R. 18/1967

Art. 28 — Comitato degli italiani all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/28parte di D.P.R. 18/1967
Art. 28. (Comitato degli italiani all'estero) Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettivita' italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri sara' assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto di quaranta membri, di cui trenta appartenenti alle predette collettivita' e dieci alle Amministrazioni dello Stato. La nomina del Comitato e' fatta ogni cinque anni con decreto del Ministro per gli affari esteri, che lo convoca almeno una volta all'anno, sottoponendogli le questioni connesse al raggiungimento dei fini per i quali e' istituito. La presidenza del Comitato spetta al Ministro o ad un Sottosegretario a cio' delegato. Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, gravano su apposito capitolo di bilancio del Ministero.

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