D.P.R. 18/1967
Art. 279 — Contributo spese per abitazione
Art. 279. (Contributo spese per abitazione) La concessione del contributo di cui all'art. 178 e' disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime sotto la propria responsabilita' e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessita' del dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare per i funzionari che ne hanno l'obbligo, e alla congruita' del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze predette. Per il contributo ai Consoli generali e ai Consoli titolari di ufficio, il parere e' espresso dal capo della Missione diplomatica e per i Vice consoli titolari di ufficio nonche' per gli Agenti consolari dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero puo' attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato. La corresponsione del contributo e' fatta nella valuta nella quale e' corrisposta l'indennita' di servizio all'estero o, quando ricorrano particolari ragioni, in altra valuta. La determinazione e' adottata, per Paesi, dal Ministero sentita la Commissione di finanziamento.
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