D.P.R. 18/1967
Art. 278 — Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo
Art. 278. (Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo) I funzionari delle altre Amministrazioni, destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art. 168, non possono superare nella posizione di fuori ruolo il numero di dodici, non calcolandosi in tale numero i funzionari delle altre Amministrazioni che possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici predetti in posizione di fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni vigenti.
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