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D.P.R. 18/1967

Art. 276 — Requisiti di servizio

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/276parte di D.P.R. 18/1967
Art. 276. (Requisiti di servizio) Per il personale della carriera direttiva amministrativa e per quello della carriera dei cancellieri che assolve gli incarichi di cui all'art. 123, ultimo comma, nonche' gli incarichi di cassiere e di consegnatario al Ministero, il periodo di servizio cosi' prestato sostituisce ad ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi degli articoli 117 e 122 compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'art. 277. Per gli impiegati della carriera esecutiva qualificati ai sensi dell'art. 275 il servizio prestato nelle funzioni proprie della qualificazione sostituisce ad ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi dell'art. 127, compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'articolo 277.

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