D.P.R. 18/1967
Art. 275 — Qualificazione del personale della carriera esecutiva
Art. 275. (Qualificazione del personale della carriera esecutiva) Gli impiegati della carriera esecutiva possono essere qualificati a svolgere mansioni relative ai servizi di cifra, di corriere, di telecomunicazioni e meccanografici, nonche' mansioni di operatore tecnico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 146. Una Commissione di tre funzionari direttivi, nominata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, designa sulla base anche di eventuali prove attitudinali gli impiegati da qualificare. La qualificazione e' attribuita con decreto del direttore generale stesso in relazione alle risultanze di idonei corsi che possono avere luogo anche presso altre Amministrazioni, enti ed istituti. Il personale qualificato esercita le mansioni inerenti alla qualificazione per almeno dieci anni. Il predetto periodo puo' essere abbreviato per esigenze di servizio o per giustificati motivi con decreto del direttore generale del personale e dell'amministrazione.
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