Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 273
D.P.R. 18/1967

Art. 273 — Impiego di funzionari specializzati

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/273parte di D.P.R. 18/1967
Art. 273. (Impiego di funzionari specializzati) Ai sensi dell'art. 100, i funzionari specializzati, quando esercitano le funzioni delle rispettive specializzazioni, prestano servizio: a) se specializzati in materia commerciale: al Ministero, nella Direzione generale degli affari economici, o presso altre Amministrazioni od enti per svolgere attivita' inerente alla loro specializzazione; all'estero, nei servizi commerciali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ovvero in organizzazioni internazionali per svolgervi attivita' inerente alla loro specializzazione; b) se specializzati in materia sociale: al Ministero, nella Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali; all'estero, nei servizi sociali, delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ovvero in Organizzazioni internazionali per svolgervi attivita' inerente alla loro specializzazione; c) se specializzati per aree geografiche: al Ministero, nella Direzione generale degli affari politici; all'estero, nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi dell'area di specializzazione. I funzionari predetti prestano servizio se specializzati per il vicino Oriente nei Paesi arabi e, ove occorra, nei Paesi che abbiano con essi affinita' di cultura, di civilta' di religione; se specializzati per il medio ed estremo Oriente nei Paesi dell'Asia esclusi i Paesi arabi. I funzionari medesimi possono essere destinati, con compiti inerenti alla loro specializzazione, ai posti di cui alla lettera a) dell'art. 271. L'assegnazione a questi ultimi posti puo' avvenire solo dopo che sia stato prestato il servizio previsto dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 107.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 272 Art. 274 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.