D.P.R. 18/1967
Art. 272 — Corrieri diplomatici
Art. 272. (Corrieri diplomatici) I corrieri diplomatici sono adibiti al trasporto fra il Ministero e gli uffici all'estero nonche' fra gli uffici stessi delle bolgette e dei plichi che per motivi di sicurezza non sia opportuno affidare ai normali servizi. I corrieri diplomatici sono responsabili della custodia delle bolgette e dei plichi dal momento in cui sono loro affidati fino alla consegna. Il servizio del corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero e' disimpegnato, salvo che per particolari esigenze sia necessario impiegare in singoli casi personale direttivo del Ministero degli affari esteri o personale di altre Amministrazioni, esclusivamente da apposito nucleo di impiegati costituito da personale qualificato ai sensi dell'art. 124. Con suo decreto il Ministro fissa il numero degli impiegati che costituiscono il nucleo dei corrieri e disciplina il funzionamento del servizio. L'Amministrazione provvede gradualmente, in relazione alla disponibilita' di personale qualificato, alla costituzione del nucleo dei corrieri diplomatici. Il nucleo stesso dovra' essere completato entro il 31 dicembre 1969. Fino al completamento del nucleo l'Amministrazione puo' continuare ad utilizzare per il servizio di corriere personale esecutivo non qualificato ai sensi dell'art. 275, nonche' personale ausiliario idoneo.
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