D.P.R. 18/1967
Art. 228 — Inquadramenti nei ruoli organici del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento
Art. 228. (Inquadramenti nei ruoli organici del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento) Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che non abbiano demeritato, sono inquadrati, a domanda e con le modalita' stabilite dal presente articolo, nelle carriere: direttiva amministrativa, del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliarie. L'inquadramento ha luogo: a) nella carriera direttiva amministrativa, entro il limite di 80 posti, per gli assistenti i quali, in possesso di diploma di laurea italiano o riconosciuto in Italia, abbiano svolto nell'ultimo quinquennio mansioni direttive o anche di concetto sempre che riconosciuti idonei alle funzioni direttive; b) nelle carriere di concetto del personale di cancelleria e degli assistenti commerciali, per gli assistenti e i coadiutori i quali: in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente o superiore, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno tre anni; in possesso di diploma di scuola media inferiore o equipollente, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno cinque anni; abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno sette anni e non abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche inferiori a distinto; c) nella carriera esecutiva, per gli aggiunti di cancelleria i quali: in possesso di diploma di scuola media inferiore o equiparato o superiore, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle esecutive per almeno tre anni; abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle esecutive per almeno cinque anni; d) nelle carriere ausiliarie, per i subalterni. Gli assistenti, i coadiutori e gli aggiunti di cancelleria, che non abbiano i requisiti prescritti alle lettere a), b) e c) del comma precedente per l'inquadramento nelle carriere per cui hanno fatto domanda, sono inquadrati in carriere inferiori. Gli inquadramenti avvengono nelle prime tre qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente in godimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli impiegati in possesso dell'ex coefficiente superiore a quello della terza qualifica della carriera di inquadramento sono collocati nella terza qualifica. Le domande per l'inquadramento devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli inquadramenti sono deliberati, in relazione a quanto stabilito nei precedenti commi, da una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio o a riposo che la presiede, di un consigliere di Stato e di cinque funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione svolge le funzioni di segretario. La commissione si pronuncia anche sulla equipollenza dei titoli di studio. La Commissione forma, nell'ambito di ogni carriera, le graduatorie degli impiegati aventi i necessari requisiti con valutazione di merito comparativo sulla base del gruppo di appartenenza, dell'anzianita' e della qualita' del servizio, dei titoli posseduti e della conoscenza delle lingue. Nell'ambito di ciascuna qualifica l'ordine fra gli impiegati da inquadrare e' dato dalla graduatoria salvo quanto previsto dal comma terzo dell'art. 229. Gli assistenti laureati i quali, ancorche' provvisti dei requisiti di cui al secondo comma lettera a), siano stati esclusi dall'inquadramento nella carriera direttiva amministrativa sono inquadrati nelle carriere di concetto, con precedenza sugli altri impiegati da inquadrare ai sensi della lettera b) e secondo l'ordine previsto dal terzo comma dell'art. 229. La Commissione accerta, sulla base della documentazione relativa al servizio prestato, la particolare esperienza professionale di cui gli assistenti ammessi nella carriera direttiva amministrativa siano in possesso, in relazione alla successiva utilizzazione ai sensi dell'articolo 250. La Commissione determina altresi', sulla base delle mansioni svolte, le specializzazioni da attribuire, ai sensi degli articoli 118 e 124, agli impiegati assegnati alla carriera del personale di cancelleria ed a quella esecutiva. L'impiegato ha facolta' di rinunciare all'inquadramento nei trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione della Commissione. Gli inquadramenti ai sensi del presente articolo decorrono, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale cosi' inquadrato e' collocato nella qualifica prendendo posto dopo gli impiegati gia' iscritti nella qualifica stessa e, per quanto riguarda le carriere esecutive ed ausiliarie, dopo gli impiegati promossi ai sensi dell'art. 229. Agli effetti delle promozioni alla seconda e alla terza qualifica di ciascuna carriera, e' riconosciuta nella qualifica di inquadramento l'anzianita' maturata nel corrispondente ex coefficiente di stipendio o in quelli superiori. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di promozione e agli scrutini per la promozione a primo archivista e' riconosciuta per intero l'anzianita' di servizio nel ruolo transitorio di provenienza e, fino ad un massimo di tre anni, l'anzianita' riconosciuta dal secondo comma dello art. 6 della legge 30 giugno 1956, n. 775. Al personale predetto e' riconosciuta nella qualifica di inquadramento, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata nel corrispondente ex coefficiente ed in quelli superiori. Gli impiegati in servizio all'estero inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo continuano nelle precedenti funzioni e continuano a fruire dell'assegno di sede in godimento fino all'assunzione delle nuove funzioni conseguenti all'inquadramento stesso. Le nuove funzioni sono conferite entro il 1 agosto 1967 e a decorrere dalla stessa data sono istituiti posti presso gli uffici all'estero in un numero complessivo corrispondente a quello degli impiegati che, inquadrati ai sensi del presente articolo nei ruoli organici, si trovano in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli impiegati gia' appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento e entrati nei ruoli organici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono presentare domanda per ottenere, anche ai soli fini del riconoscimento della anzianita' maturata nel ruolo transitorio predetto, l'inquadramento che ad essi sarebbe derivato dalle disposizioni del presente articolo qualora fossero rimasti nel ruolo stesso. Il personale di cui al presente articolo e' esentato dall'obbligo di partecipare ai corsi previsti dal presente decreto.
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